Tutela del Committente
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Quanto vale, per un committente, la garanzia professionale e l’affidabilità di una impresa a cui affida un lavoro?
L’ambito normativo che in questi ultimi anni ha investito il settore delle costruzioni ha posto l'accento su questi temi, coinvolgendo il Committente in modo rilevante e ponendolo in una posizione di attore primario riguardo al tema delle responsabilità. Abbiamo potuto constatare che non sono tanti i Committenti che pongono attenzione sul valore aggiunto, rappresentato da quello che è conosciuto come Customer Relationship Management, vale a dire la cura del Cliente attraverso la sicurezza di operare con una Impresa Affidabile e Sicura.
La legge n. 248/2006, nel comma 28 recita che l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. Il committente nel caso di un contratto di appalto è ritenuto, sulla base degli obblighi di cui all’art. 26 del d. lgs. n. 81/2008, corresponsabile con l’appaltatore per le violazioni in materia antinfortunistica. Il committente datore di lavoro è ritenuto responsabile a titolo di concorso con l’appaltatore per la violazione delle norme antinfortunistiche nel caso di una prestazione lavorativa in esecuzione di un contratto di appalto e ciò sulla base degli obblighi rivenienti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 626/1994. L’art. 7 del D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i., infatti, ora riscritto nell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, affidava al datore di lavoro committente il compito di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice chiamata ad operare nell’ambito della sua azienda (comma 1 lettera a) nonché di informarla sui rischi specifici in materia di sicurezza e igiene del lavoro e sulle misure di prevenzione adottate (comma 1 lettera b), assegnava altresì a entrambi i datori di lavoro il compito di cooperare in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione (comma 2 lettere a e b) e affidava quindi al datore di lavoro committente il compito di promuovere la cooperazione e il coordinamento dei datori di lavoro, salvo per quanto riguarda i rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici (comma 3). | ||
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