Tutela del Committente

Quanto vale, per un committente, la garanzia professionale e l’affidabilità di una impresa a cui affida un lavoro?

Quali sono i rischi, in ambito penale a cui un committente va incontro affidando l’esecuzione della sua opera all’impresa sbagliata?

Quali ripercussioni economiche gravano sul committente che valuta in modo errato l’impresa esecutrice?

Quale significato ha, per un committente, scegliere l’offerta economica più bassa se poi in corso d’opera ne spende il triplo e per di più rischia in prima persona?

 

L’ambito normativo che in questi ultimi anni ha investito il settore delle costruzioni ha posto l'accento su questi temi, coinvolgendo il Committente in modo rilevante e ponendolo in una posizione di attore primario riguardo al tema delle responsabilità.
Responsabilità in merito alla sicurezza, alla regolarità contributiva, in breve una responsabilità che lo vede nella posizione di inadeguato controllore di tutto l'iter produttivo.

Abbiamo potuto constatare che non sono tanti i Committenti che pongono attenzione sul valore aggiunto, rappresentato da quello che è conosciuto come Customer Relationship Management, vale a dire la cura del Cliente attraverso la sicurezza di operare con una Impresa Affidabile e Sicura.

 

La legge n. 248/2006, nel comma 28 recita che l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

Il committente nel caso di un contratto di appalto è ritenuto, sulla base degli obblighi di cui all’art. 26 del d. lgs. n. 81/2008, corresponsabile con l’appaltatore per le violazioni in materia antinfortunistica.

Il committente datore di lavoro è ritenuto responsabile a titolo di concorso con l’appaltatore per la violazione delle norme antinfortunistiche nel caso di una prestazione lavorativa in esecuzione di un contratto di appalto e ciò sulla base degli obblighi rivenienti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 626/1994.  L’art. 7 del D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i., infatti, ora riscritto nell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, affidava al datore di lavoro committente il compito di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice chiamata ad operare nell’ambito della sua azienda (comma 1 lettera a) nonché di informarla sui rischi specifici in materia di sicurezza e igiene del lavoro e sulle misure di prevenzione adottate (comma 1 lettera b), assegnava altresì a entrambi i datori di lavoro il compito di cooperare in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione (comma 2 lettere a e b) e affidava quindi al datore di lavoro committente il compito di promuovere la cooperazione e il coordinamento dei datori di lavoro, salvo per quanto riguarda i rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici (comma 3).

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